T.A.R. Toscana, Sezione III, 23 gennaio 2014
Autore: francesco - Pubblicato il 14 marzo 2014
[A] Sulla nozione e sui limiti della “ristrutturazione edilizia” con demolizione e ricostruzione ai sensi della L.R. Toscana n. 1 del 2005 e del D.L. 69 del 2013 (Decreto del fare). [B] Sugli interventi di “sostituzione edilizia” ai sensi dell’art. 78 della L.R. Toscana n. 1 del 2005. [C] Sul concetto di “sagoma”. [D] Sul caso in cui la tecnica utilizzata per la demolizione e ricostruzione sia stata quella del c.d. , consistente non già ad una integrale demolizione dell’esistente seguita da successiva ricostruzione ma da una progressiva demolizione e contestuale ricostruzione, per parti, dell’edificio medesimo. [D] Sull’obbligo di rispetto della distanza minima di m. 10 per le ipotesi di “nuovi edifici”, nei quali rientrano anche le di cui alla legislazione toscana. [E] Sull’art. 8, comma 1, punto 2) del DM n. 1444 del 1968 il quale, in zona B, prevede che i nuovi edifici non possano avere altezza superiore a quelli preesistenti e circostanti
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